Libertà di terapia: il Tribunale decide che non è obbligatorio vaccinare i propri figli.
Storica decisione della Corte d'appello di Lecce
Battaglia giudiziaria vede i genitori assolti dall’accusa di non aver vaccinato i propri figli.
Cade l'obbligo imposto dal Tribunale dei minori.
Lecce, 13 dicembre 2005
Vince la libertà terapeutica del "vaccino libero".
Da oggi anche i genitori pugliesi potranno evitare ai propri figli le tre profilassi obbligatorie previste dalla legge (antipolio, difto-tetano ed epatite B) senza correre il rischio della limitazione della patria potestà.
L’accusa era la violazione degli articoli del codice civile 330 secondo il quale “il giudice può pronunziare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti”, e del 333: “quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’articolo, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore...”.
L’applicazione del codice avrebbe potuto causare non poche noie ai genitori, perché il giudice o un tutore avrebbe potuto sostituirsi a mamma e papà per sottoporre i bambini alla discussa vaccinazione.
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